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Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro un anno dalla data del relativo decreto, l'amministrazione ha facolta' di nominare anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria nei limiti dei posti resisi disponibili successivamente alla definizione del concorso. Anche nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Testo in vigore dal 23 agosto 1977 al 14 aprile 1987

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