[1]Agli effetti del precedente art. 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitu' militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, modificate nel senso:

  • a)che i compiti affidati dalle disposizioni stesse al Ministero della guerra e ai dipendenti ufficiali ed impiegati, sono invece attribuiti al Ministero dell'aeronautica ed ai dipendenti ufficiali ed impiegati;
  • b)che, per la risoluzione dei contratti di locazione, per l'abbreviazione dei termini prescritti e per la indennita' di espropriazione, sono da applicarsi gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Volpi - Rocco - Giuriati.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art10 · fonte del testo