[1]Sono altresi' soggette a servitu' aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[2]Tale servitu' importa gli stessi divieti di cui al precedente articolo, salvo quelle eccezioni che il Ministro per l'aeronautica ritenesse di consentire.

[3]L'estensione di cui sopra puo', ove occorra, essere modificata con successivi decreti.

[4]Lo stesso Ministro puo' disporre con suo decreto quelle demolizioni, opere e rimozioni che fossero ritenute necessarie.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art9 · fonte del testo