[1]Il Ministro per l'aeronautica stabilisce altresi', con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la piu' conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.

[2]Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti Amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sara' aggregato alla suindicata Commissione consultiva.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art2 · fonte del testo