[1]I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitu' aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opere in muratura, metallo o legno o altro materiale, eseguirvi chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee elettriche, aeree o filovie, stabilirvi depositi o coltivazioni di qualsiasi genere o di farvi altro che, a giudizio della Commissione consultiva prevista all'art. 1, possa ostacolare l'atterraggio o la partenza dei velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni e gli ostacoli in elevazione devono essere effettuati ad una distanza dai limiti esterni del campo di fortuna o degli aeroporti mai inferiore a 15 volte l'altezza dell'ostacolo stesso.

[2]La coltivazione prativa puo' essere consentita dal medesimo Ministero subordinatamente a determinate condizioni.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art8 · fonte del testo