[1]Sono dichiarati di pubblica utilita': l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi at campi di fortuna medesimi (come ampliamenti, riduzioni, spostamenti e simili) e le necessarie opere conseguenti.

[2]L'impianto, la eventuale dismissione, e le modificazioni dei campi di fortuna vengono stabiliti, previo parere di apposita Commissione consultiva, con decreto del Ministro per l'aeronautica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[3]Per ciascun campo di fortuna il decreto di cui sopra determina la localita', ubicazione ed ampiezza, le eventuali modificazioni ed il termine entro il quale la esecuzione delle opere deve essere espletata.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art1 · fonte del testo