[1]La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede durante la carriera degli iscritti alla Cassa all'accertamento dei servizi utili per la pensione.

[2]Esercita inoltre, a mezzo dei funzionari all'uopo adibiti un'assidua vigilanza presso gli Enti locali e gli Uffici provinciali per assicurare la regolare imposizione e riscossione dei contributi a favore della Cassa, e la documentazione dei servizi resi dagli iscritti.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art65 · fonte del testo