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Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi sui proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art6 · fonte del testo