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Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1 gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 giugno 1961, n. 531
1La L. 16 giugno 1961, n. 531 ha disposto (con l'articolo unico) che "La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211".
Testo in vigore dal 22 luglio 1961 al 9 ottobre 2010
