Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1961 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1 gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 giugno 1961, n. 531

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La L. 16 giugno 1961, n. 531 ha disposto (con l'articolo unico) che "La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211".

Testo in vigore dal 22 luglio 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 luglio 1961

Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1956 al 22 luglio 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 giugno 1961, n. 531

    La L. 16 giugno 1961, n. 531 ha disposto (con l'articolo unico) che "La convalida dei corsi superiori tecnici di artiglieria di cui all'articolo 9 della legge 31 luglio 1956, n. 917, deve intendersi estesa ai corsi di specializzazione elettronica 5°, 6° e 7°, banditi anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art9 · fonte del testo