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L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, e' elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80. Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale e' applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/ 2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni. Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale e' elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Testo in vigore dal 18 novembre 1970 al 1 maggio 1980

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;801~art6 · fonte su Normattiva