Art. 6
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L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, e' elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80. Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale e' applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/ 2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni. Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale e' elevata da centesimi dieci a centesimi venti. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 aprile 1980, n. 54 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1980, n. 118) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (conv. con legge 7 febbraio 1968, n. 27) e degli artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, nelle parti in cui si riferiscono, per gli stessi fini, ai contributi di miglioria."
Testo in vigore dal 1 maggio 1980 al 22 dicembre 2008
