Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 31 — Omissione di esercitazione

Dopo l'articolo 1218 del Codice della navigazione e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, e' punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art31 · fonte su Normattiva