Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

Art. 32 — Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21. ((Il Comitato esprime, altresi', il proprio parere sulle delibere assunte dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi, nonche' sul piano annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i))). Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine del direttore generale e dei vice direttori generali del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese ((dalla ricezione dell'atto)); tale termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di quindici giorni.

Testo vigente dal 25 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art32 · fonte su Normattiva