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Alle pene pecuniarie previste dall'articolo precedente si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge o da leggi speciali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4 e quella del quarto comma dell'articolo 8, sostituito alle autorita' ivi indicate l'ufficio finanziario incaricato della contabilita' relativa alla violazione.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art11 · fonte su Normattiva