Art. 15 — Norma transitoria
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L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorita' competente. Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non puo' aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilita' del condannato. Si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
