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Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento ai sensi dell'articolo 5, viene presentato rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati compiti e attribuzioni del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto; l'organo territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Salvo quanto disposto dalle leggi 3 maggio 1967, n. 317, e 9 ottobre 1967, n. 950, la disposizione del comma precedente si applica anche in tutti i casi nei quali leggi precedenti hanno modificato il sistema sanzionatorio con la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa, regolando diversamente la competenza. Nelle materie trasferite o delegate alle regioni ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri previsti nel primo comma.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art7 · fonte su Normattiva