Art. 8 — Ordinanza e ingiunzione Opposizione
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Le autorita' indicate nell'articolo precedente, alle quali gli interessati possono fare pervenire scritti difensivi entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, se ritengono fondato l'accertamento determinano con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento stesso all'ufficio del registro: di tale pagamento deve essere data comunicazione, entro il decimo giorno da quello in cui e' avvenuto, alle autorita' che hanno emesso l'ordinanza. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato versamento nel termine prescritto, le autorita' che hanno emesso l'ordinanza procedono alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le regioni provvedono per mezzo dei loro uffici. Si applicano le disposizioni del quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317. L'atto con cui e' proposta l'azione davanti al pretore puo' essere anche notificato direttamente all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta e' maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
