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((L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e Segreterie giudiziarie approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1965)) Con, la medesima decorrenza e' abrogato altresi' il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera a), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1962 al 31 dicembre 1964
