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((La facolta' concessa ai cancellieri dirigenti dall'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e' limitata nel senso che per ogni dattilografo giudiziario assunto in applicazione della legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni, ed entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del relativo decreto di nomina in ruolo, dovra' cessare l'utilizzazione dell'opera di un dattilografo non di ruolo nello stesso ufficio o, in mancanza, nell'ufficio giudiziario che sara' indicato dal Ministero di grazia e giustizia in relazione alle esigenze di servizio. L'articolo 99 dell'Ordinamento sopra indicato e' abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1968)) Con, la medesima decorrenza e' abrogato altresi' il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera a), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1967 al 16 dicembre 2010
