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((L'articolo 99 dell'Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e' abrogato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi per 550 posti e 110 posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetti con decreti del Ministro per la grazia e giustizia dal 18 maggio 1964)) Con, la medesima decorrenza e' abrogato altresi' il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. Nella tabella annessa alla legge 9 aprile 1953, n. 226, il numero 4 e il numero 7, lettera a), sono sostituiti come indicato nella tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1964 al 15 gennaio 1967
