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Negli uffici giudiziari la cui pianta organica, non comprende personale di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza e, in caso di incapienza, dagli altri diritti di cancelleria, lire 30 a facciata per la prima copia e lire 10 a facciata per le altre copie della stessa battuta, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copia da spedire gratuitamente.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
