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((Negli uffici giudiziari la cui pianta organica non comprende personale di dattilografia, con decorrenza dal 1 gennaio 1963, i cancellieri dirigenti sono autorizzati a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dalle somme introitate per diritti di copia e relativi diritti di urgenza, lire 30 per ogni facciata, quale compenso per la formazione degli originali delle sentenze e per il lavoro di copiatura di atti civili e penali anche se si tratti di copie da spedire gratuitamente. Nessun prelievo e' consentito per la copiatura della corrispondenza e dei certificati)).

Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 30 dicembre 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;58~art7 · fonte del testo