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((Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'art. 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'art. 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del Tesoro)).

Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 30 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;58~art8 · fonte del testo