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Negli uffici nei quali manchino per qualsiasi motivo tutti i dattilografi assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, i cancellieri dirigenti effettuano il prelievo, nella misura e per l'oggetto previsti nell'articolo 7, sulle somme da versare nel conto entrate eventuali del tesoro.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
