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Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio, ((per un periodo di cinque anni)) rinnovabile per una sola volta. 6 Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

6

Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 11-septies) che "Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni".

Testo in vigore dal 28 febbraio 2023 al 11 agosto 2023

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2021 al 28 febbraio 2023. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… secondo comma, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio, per un periodo di tolto: tre aggiunto: cinque anni rinnovabile per una sola volta. Ai fini della determinazione del trattamento economico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 11-septies) che "Le previsioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, come modificato dal comma 11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-18;614~art1 · fonte del testo