Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1957 al 27 aprile 1968. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - un Comitato che dara' il suo parere su quanto previsto nei precedenti articoli 3 e 4, nonche' sulle questioni d'ordine finanziario e comunque implicanti riflessi finanziari, concernenti la gestione prevista dalla presente legge, nonche' le gestioni commissariali governative di altri servizi di trasporto in concessione. Il predetto Comitato dara' il suo parere su ogni altro argomento per il quale il Ministero dei trasporti riterra' opportuno farne richiesta. All'onere derivante dall'istituzione del Comitato, il Ministero dei trasporti fara' fronte con i fondi del proprio bilancio gia' inscritti ai capitoli concernenti rispettivamente le indennita' e diarie ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni e le spese per il funzionamento degli organi collegiali medesimi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1957 al 27 aprile 1968
