Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per il personale gia' collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 2 della legge stessa. Ai fini dell'applicazione della legge 19 maggio 1950, n. 319, il personale di cui al precedente art. 1, che alla, data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora collocato presso enti similari, e' considerato alle dipendenze dello Stato, che si sostituisce agli enti locali nelle facolta' e negli obblighi degli enti stessi previsti dalla legge suddetta. Il termine di sei mesi, previsto al primo comma dell'art. 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art10 · fonte del testo