Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 15 novembre 1962. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora trattisi di personale sanitario, ha facolta' di assegnare agli enti locali, agli effetti degli articoli precedenti, il personale che eventualmente non sia stato ancora collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Tale collocamento puo' essere disposto anche presso regioni ed enti similari, da esse istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste negli articoli precedenti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno puo' disporre il trasferimento del personale gia' collocato presso enti locali, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta, ad altro ente di natura similare, qualora il provvedimento renda possibile il conferimento al personale medesimo di una posizione di impiego e di un trattamento economico e di quiescenza maggiormente rispondenti a quelli risultanti presso gli enti di provenienza. Puo', altresi', entro lo stesso termine ed allo stesso fine, rivedere le posizioni gia' attribuite con i decreti Ministeriali di collocamento al personale suddetto, che ne faccia domanda nel termine suindicato, avuto riguardo alle qualifiche conferite e fermi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 15 novembre 1962
