Art. 12
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora trattisi di personale sanitario, ha facolta' di assegnare agli enti locali, agli effetti degli articoli precedenti, il personale che eventualmente non sia stato ancora collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Tale collocamento puo' essere disposto anche presso regioni ed enti similari, da esse istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste negli articoli precedenti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno puo' disporre il trasferimento del personale gia' collocato presso enti locali, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta, ad altro ente di natura similare, qualora il provvedimento renda possibile il conferimento al personale medesimo di una posizione di impiego e di un trattamento economico e di quiescenza maggiormente rispondenti a quelli risultanti presso gli enti di provenienza. Puo', altresi', entro lo stesso termine ed allo stesso fine, rivedere le posizioni gia' attribuite con i decreti Ministeriali di collocamento al personale suddetto, che ne faccia domanda nel termine suindicato, avuto riguardo alle qualifiche conferite e fermi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 ottobre 1962, n. 1497
1La L. 15 ottobre 1962, n. 1497 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Gli effetti giuridici ed economici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo delle zone di confine, in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di entrata in vigore della predetta legge. I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono riaperti per eguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 15 novembre 1962 al 16 dicembre 2010
