Art. 15
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Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una aliquota di lire 40 milioni delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 9 gennaio 1954
