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La meta' dei posti da conferire per pubblico concorso che siano o si rendano successivamente vacanti presso gli enti previsti dall'articolo precedente e' assegnata - salvo le percentuali stabilite per i dipendenti di ruolo o non di ruolo dall'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1 marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267 - al personale profugo di cui all'articolo medesimo, anche se in servizio presso enti locali diversi da quelli ove si verifichino le vacanze, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai relativi concorsi, abbia chiesto di parteciparvi e vi abbia conseguito l'idoneita'. Qualora i posti siano da conferire per chiamata diretta, la percentuale medesima va applicata nei confronti del personale profugo in possesso dei requisiti prescritti, che ne abbia fatta domanda. Per le nomine del personale profugo previste dal presente articolo e da quello precedente si prescinde dal requisito relativo al limite di eta'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art3 · fonte del testo