Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale non di ruolo, collocato presso enti similari nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi. I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di impiego del personale suddetto sono subordinati al nulla-osta del Ministero dell'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario incaricato ed interno; per il rimanente personale sanitario il nulla-osta previsto dal comma precedente e' di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art4 · fonte del testo