Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. 112 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale previsto negli articoli precedenti, nonche' a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia gia' conseguita la sistemazione in organico presso enti locali e' riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e con effetto dalla data di assunzione presso l'ente di assegnazione, l'anzianita' di servizio raggiunta presso gli enti di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti del territorio dello Stato. Il servizio non di ruolo prestato presso gli enti di provenienza e', a tale effetto, considerato utile soltanto nei confronti del personale che presso gli enti del territorio nazionale non sia nominato a posti di ruolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art5 · fonte del testo