Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Al personale previsto negli articoli precedenti, nonche' a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia gia' conseguita la sistemazione in organico presso enti locali e' riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e con effetto dalla data di assunzione presso l'ente di assegnazione, l'anzianita' di servizio raggiunta presso gli enti di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti del territorio dello Stato. Il servizio non di ruolo prestato presso gli enti di provenienza e', a tale effetto, considerato utile soltanto nei confronti del personale che presso gli enti del territorio nazionale non sia nominato a posti di ruolo.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-12-27;957~art5 · fonte del testo