Art. 8
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Qualora, a norma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, sia stato provveduto o debba provvedersi alla liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito fra gli istituti medesimi e gli enti locali indicati nell'art. 1, lo Stato subentra negli obblighi e nei diritti degli enti suddetti. Allo Stato fanno, altresi', carico gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti medesimi agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla "Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri istituti di previdenza a carattere nazionale. Le disposizioni previste dai predetti ordinamenti riguardanti la cumulabilita' dei servizi ed il riparto dell'assegno di quiescenza con una quota a carico dello Stato, ai sensi del precedente comma, si estendono anche ai servizi resi presso le aziende municipalizzate con iscrizione a regolamenti, convenzioni, casse, istituti o fondi speciali di pensione. Per i servizi resi senza iscrizione agli istituti di previdenza, non ammessi al cumulo agli effetti del trattamento di quiescenza, potra' essere chiesto il riscatto, qualora ricorrano le condizioni previste dagli ordinamenti degli istituti predetti. Ai fini del riconoscimento dei servizi resi presso gli enti di cui all'art. 1 della presente legge, le Prefetture, a richiesta della Direzione generale degli istituti di previdenza, raccoglieranno i possibili elementi di prova atti a stabilire la durata, la natura e lo svolgimento del rapporto di impiego degli interessati, rilasciando una dichiarazione facente fede delle circostanze sopra enunciate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 16 dicembre 2010
