L'impossibilita' della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovra' risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza, corredati da documenti che dimostrino:

  • 1)l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti gia' prodotti;
  • 2)l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonche' per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi. I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-10;1244~art2 · fonte del testo