Riordinamento della previdenza marinara

Art. 67 — La misura della pensione

((La misura annua della pensione e' stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianita' a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale. Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi. L'importo della pensione e' maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione e' a carico dell'assicurazione citata, allorche' competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari. La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta. La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, e' ripartita in tredici rate mensili. La tredicesima mensilita' e' corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versare a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima. Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti e' corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto. La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale e' corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-30 dicembre 1972, n. 213 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973 n. 3), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla Gestione speciale non raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante dipendente dalle societa' di navigazione di preminente interesse nazionale".

Testo vigente dal 1 aprile 1973

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 213/1972

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1972

    Poiché l'entrata in ruolo degli appartenenti allo stato maggiore navigante è possibile solo quando gli stessi siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, che non si consegue prima del ventiquattresimo anno d'età per gli ufficiali di coperta e del ventitreesimo per gli ufficiali di macchina, è evidente che non possono essere raggiunti i quaranta anni di contribuzione necessari per conseguire il massimo della pensione. Sussiste quindi disparità di trattamento tra ufficiali e amministrativi i quali, potendo iniziare prima il servizio, possono raggiungere il massimo della pensione, il che rende costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, secondo il quale per i suddetti ufficiali sono necessari quaranta anni d'iscrizione alla Gestione speciale per potere avere diritto al massimo della pensione a carico della medesima.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 67 Riordinamento della previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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