((Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1 gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facolta' di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le societa' di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. A tale effetto dovra' essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. La facolta' di cui al primo comma potra' essere esercitata anche dai superstiti. Le modalita' per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara)).

Testo vigente dal 31 gennaio 1956

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1952 al 31 gennaio 1956. 24 parole tolte, 44 parole aggiunte.

Il personale navigante e amministrativotolto: , in servizio allatolto: , data del 1 gennaio tolto: 1946 aggiunto: 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, tolto: o aggiunto: e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del tolto: decreto citato aggiunto: citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facolta' di chiedere tolto: l'inscrizione alla Gestione aggiunto: l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio … regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. La facolta' di cui al primo comma tolto: dovra' essere esercitata entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: potra' essere esercitata anche dai superstiti. Le modalita' per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art18 · fonte del testo