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Il personale navigante e amministrativo, in servizio alla, data del 1 gennaio 1946, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del decreto citato, ha facolta' di chiedere l'inscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le societa' di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. A tale effetto dovra' essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842. La facolta' di cui al primo comma dovra' essere esercitata entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge. Le modalita' per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Testo in vigore dal 28 luglio 1952 al 31 gennaio 1956
