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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le vacanze disponibili che annualmente si verificheranno nell'organico delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno destinate cedente art. 2.

Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 11 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;699~art4 · fonte del testo