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Sono esenti dalle imposte di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, la manutenzione e le riparazioni delle strade ed autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano per legge o per convenzione, di proprieta' dello Stato. Tale esenzione non si estende ai materiali gia' posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del primo comma non si estende altresi' alle autostrade che saranno date in concessione dall'A.N.A.S., oppure che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano appaltate, ma non ancora iniziate; i materiali occorrenti per la loro costruzione, la manutenzione e le riparazioni sono assoggettati ad imposta di consumo da corrispondere in unica soluzione all'atto della costruzione, nella misura. di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato e comprensiva dei materiali per gli edifici e le opere accessorie. Per le autostrade a carreggiata unica, o per i raddoppi, la misura e' ridotta a lire 800.000 al chilometro.

Testo in vigore dal 2 novembre 1959 al 15 ottobre 1960

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 69/1960

    Altra decisione
    29 novembre 1960

    Vedi: Ord. 27/57 (Fattispecie in cui la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 13 agosto 1959, n. 904 intitolata "Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale" era stata sollevata con ordinanza della Corte di appello di Firenze, in relazione all'art. 72 della Costituzione, sul motivo che la norma impugnata fosse frutto di un'arbitraria modificazione apportata dal Presidente della VII Commissione del Senato in sede di coordinamento. Nelle more del giudizio la legge sopravvenuta 16 settembre 1960, n. 1013 ha sostituito l'art. 7 della legge impugnata fissando la sua decorrenza dal 18 novembre 1959 e cioè dalla data in cui era entrata in vigore la legge n. 904 del 1959).

    Art. 72 cost. · Art. 7 Sistemazione, miglioramento e adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-08-13;904~art7 · fonte del testo