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Sono esenti dalle imposte di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, la manutenzione e le riparazioni delle strade ed autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano per legge o per convenzione, di proprieta' dello Stato. Tale esenzione non si estende ai materiali gia' posti in opera alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione del primo comma non si estende altresi' alle autostrade che saranno date in concessione dall'A.N.A.S., oppure che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano appaltate, ma non ancora iniziate; i materiali occorrenti per la loro costruzione, la manutenzione e le riparazioni sono assoggettati ad imposta di consumo da corrispondere in unica soluzione all'atto della costruzione, nella misura. di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato e comprensiva dei materiali per gli edifici e le opere accessorie. Per le autostrade a carreggiata unica, o per i raddoppi, la misura e' ridotta a lire 800.000 al chilometro.
Testo in vigore dal 2 novembre 1959 al 15 ottobre 1960
