La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.
Testo vigente dal 1 febbraio 1980
La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.
Testo vigente dal 1 febbraio 1980
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-01-22;10~art2 · fonte su Normattiva