Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale. La disposizione di cui all'articolo 48-ter del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano gia' stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 410/1987

    Questione inammissibile
    19 novembre 1987

    L'ordinanza di rimessione che ometta qualsiasi riferimento al caso di specie e non motivi in punto di rilevanza elude il precetto dell'art. 23, comma secondo, della L. 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost. - dell'art. 6, comma primo, L. 22 dicembre 1980, n. 879, relativamente ai criteri di determinazione della competenza in caso di rimessione di procedimenti riguardanti i magistrati).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 60 c.p.p. · Art. 6 Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-12-22;879~art6 · fonte su Normattiva