Art. 13 — Modalità di pagamento
Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, e' esteso alle liquidazioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e' fissata nella misura dello 0,60 per cento.
Testo vigente dal 26 ottobre 1981
