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Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' effettuata secondo le modalita' e i criteri richiamati nell'articolo 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a lire 1.000. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Ai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura compete una indennita' di carica pari a lire 20 milioni, 30 milioni o 40 milioni annui a seconda che il numero delle ditte iscritte e annotate nell'apposito registro delle ditte delle rispettive camere sia inferiore a 20 mila unita', compreso tra 20 mila e 50 mila unita' oppure superiore a 50 mila unita'. Tale indennita' non comprende il rimborso delle spese documentate sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni. Le indennita' di carica saranno aggiornate ogni tre anni con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanati di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 12 agosto 1988 al 29 giugno 1990
