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I funzionari del ruolo di governo in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di essere iscritti agli albi dei procuratori e degli avvocati, purche' abbiano prestato, rispettivamente, dieci o quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la meta' in colonia. I funzionari di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, in servizio alla data della presente legge, che abbiano i requisiti seguenti:
- a)laurea in giurisprudenza;
- b)anzianita' di servizio nel ruolo di governo del Ministero dell'Africa italiana non inferiore ad anni 12;
- c)che abbiano svolta la pratica per l'esercizio della professione notarile per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge; e che non abbiano accettato il trattamento di quiescenza, potranno essere nominati in soprannumero alle sedi notarili, in seguito a concorso, purche' abbiano conseguito la semplice idoneita'.
Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954
