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Il personale a contratto tipo che non si avvalga della facolta' ad esso consentita dall'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, conserva l'attuale trattamento giuridico ed economico di cui al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni. L'Ufficio di cui al precedente art. 6 o le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, fra cui lo stesso personale sara' stato ripartito, rinnoveranno i contratti, su domanda degli interessati, ad ogni successiva scadenza fino al compimento del 65° anno di eta', o del 40° anno di servizio. Al personale che non chieda la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, dopo l'entrata in vigore della presente legge, verra' corrisposta una indennita' in misura pari a quella prevista dal primo comma del precedente art. 9, computandola in base al trattamento spettante alla data di scadenza del contratto. Con le norme delegate di cui al successivo art. 18, sara' provveduto ad assicurare un trattamento di quiescenza al personale indicato nel primo comma in modo che esso sia comunque non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di passaggio nei ruoli speciali transitori.

Testo in vigore dal 16 giugno 1953 al 30 luglio 1954

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urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art13 · fonte del testo