Al personale assunto a norma del contratto tipo, approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, nonche' al personale avventizio ed a ferma temporanea del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sara' corrisposta, in caso di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7, una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio o retribuzione, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali quote complementari, e di indennita' di funzione o di assegno perequativo, nella misura spettante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio prestato alle dipendenze dello Stato. Al personale indicato nel secondo comma dell'art. 7, la indennita' e' liquidata nella misura e con i criteri stabiliti nel precedente comma. Nei confronti del personale stesso sono considerati utili agli effetti del computo dell'indennita' di cui al presente articolo:
- a)il servizio prestato alle dipendenze dei cessati Governi dell'Africa orientale italiana e della Libia ed eventualmente delle locali autorita' di occupazione bellica;
- b)il periodo di tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e, fino a sei mesi dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato in soggezione alle forze di occupazione, nei territori gia' di sovranita' italiana in Africa;
- c)il periodo di tempo eventualmente intercorso, e fino al massimo di due anni, tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della destinazione presso Amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;
- d)il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839. In aggiunta alla indennita' di cui ai commi precedenti, e' corrisposta ai personali ivi previsti una semestralita' degli assegni indicati nel primo comma del presente articolo e verra' trasferita in proprieta', a coloro che ne siano forniti, la polizza di assicurazione. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 10 ottobre 1955, n.1098
3Il D.P.R. 10 ottobre 1955, n.1098 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431, va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23."
Testo vigente dal 26 novembre 1955
