Il personale trasferito alle regioni e' iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e della buonuscita, allo I.N.A.D.E.L. Quello trasferito allo Stato e' iscritto, ai medesimi fini, all'E.N.P.A.S. L'indennita' di buonuscita sara' liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso lo Stato o la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventu' italiana, nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960. L'ufficio liquidatore versera' all'I.N.A.D.E.L. ed allo E.N.P.A.S., per conto della Gioventu' italiana, l'importo delle indennita' di anzianita' maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.179 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1980 n.357) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui non fanno salva l'ipotesi che sia autonomamente disposto dalla Regione Lazio - ai fini del trattamento di pensione, dell'assistenza malattie e della buonuscita - circa il periodo di servizio che il personale trasferito presti alle dipendenze della Regione medesima."
Testo vigente dal 1 gennaio 1981
