Il personale dipendente dall'Istituto cessa dall'impiego con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed e' ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza ad esso spettante. Al detto personale e inoltre concessa una indennita' pari ad una semestralita' di stipendio, d'indennita' di carovita, comprese le eventuali aliquote complementari, di indennita' di funzione o assegno perequativo e tante mensilita' degli stessi stipendi e assegni quanti sono gli anni, e frazione di un anno superiore a sei mesi di servizio prestato alla dipendenza dell'I.R.C.E. o di altri enti, istituti o uffici che furono assorbiti dall'I.R.C.E.

Testo vigente dal 3 giugno 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-04-16;409~art2 · fonte del testo